MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  4  novembre 1981, n. 630, recante nuove norme sui
termini  e  sulle  sanzioni  per  la  presentazione  delle denunce al
registro  delle  ditte  tenuto  dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
  Visto  l'art.  12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, emanato in
applicazione  della citata legge n. 630/1981, secondo cui le predette
denunce  devono  essere  prodotte su moduli e con modalita' approvate
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, che approva
la  nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al
registro  delle  ditte  tenuto dalle camere di commercio, industria e
agricoltura  ed apporta modificazioni al decreto ministeriale 9 marzo
1982,  recante  modalita' e contenuti delle predette denunce, nonche'
al  decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante nuova disciplina per
la  pubblicazione  dei  fascicoli  regionali del Bollettino ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (BUSARL);
  Visto il decreto ministeriale 1› giugno 1988, n. 206, recante norme
relative alla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni ed a responsabilita' limitata;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  apportare  alcune  modifiche  alla
predetta modulistica unificata;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  coordinare  la normativa relativa al
registro   delle   ditte   con  quella  relativa  alle  modalita'  di
pubblicazione degli atti nel BUSARL;
  Sulle  proposte  del comitato per lo studio preliminare, la stesura
dei modelli e la determinazione delle modalita' con cui devono essere
prodotte  le  denunce al registro delle ditte, costituito con decreto
ministeriale 9 ottobre 1986;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  a  carattere  nazionale dei
settori economici interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  moduli  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 1 del decreto
ministeriale  23  ottobre  1987,  n.  506, sono sostituiti dai moduli
annessi al presente decreto.
  2.  I  nuovi  moduli  saranno  posti  in uso dal 1› gennaio 1989. I
moduli  approvati  con  decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506,
potranno  comunque essere utilizzati fino al totale esaurimento delle
scorte.
 
                                  AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti qui trascritti.
          Note alle premesee:
            - La legge n. 630/1981 e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981.
            -  Il testo vigente dell'art. 12 del decreto ministeriale
          9 marzo 1982, recante "Modalita' e contenuti delle  denunce
          al  registro  delle ditte tenuto dalle camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura",  quale  modificato
          dall'art.  6  del  decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n.
          506, e' il seguente:
            "Art. 12. - Le denunce debbono essere prodotte sui moduli
          e secondo le modalita' che saranno approvate,  con  decreto
          del     Ministro    dell'industria,    del    comercio    e
          dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle
          camere.
            Ciascuna  sede  principale, secondaria o unita' locale e'
          tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei  bollettini
          di  conto  corrente  postale  predisposti  dalle  camere di
          commercio per il pagamento del diritto  previsto  dall'art.
          34   del   decreto-legge  22  dicembre  1981,  numero  786,
          convertito  nella  legge  26  febbraio  1982,  n.   51,   e
          successive  modificazioni,  il  numero  degli addetti al 31
          dicembre dell'anno precedente,  distinguendo  i  lavoratori
          dipendenti  e  indipendenti  in permanenti e stagionali; il
          titolare o  i  titolari  che  prestino  il  proprio  lavoro
          nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e
          soltanto   per   l'unita'   ove   gli    stessi    svolgano
          prevalentemente   la   propria  attivita'.  I  soci  e  gli
          amministratori che prestano  la  propria  opera  presso  le
          societa'   devono   essere   indicati   tra   i  lavoratori
          indipendenti.
            Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato
          con riferimento alle persone complessivamente occupate  nel
          corso dell'anno precedente".
            -  Il  decreto  ministeriale  23 ottobre 1987, n. 506, e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987.
            -   Il   decreto  ministeriale  9  marzo  1982  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  23  marzo
          1982.
            -  Il  decreto  ministeriale  19  agosto  1974  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226  del  30  agosto
          1974.
            -  Il  decreto  ministeriale  1›  giugno  1988  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141  del  17  giugno
          1988.
          Nota all'art. 1:
            Il  testo  del  secondo  comma  dell'art.  1  del decreto
          ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, e' il seguente:
            "Sono  approvati  gli annessi moduli per la presentazione
          delle denunce di iscrizione, modificazione e  cancellazione
          dal  registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. E' altresi' approvato
          l'annesso  modulo  per  la  richiesta  di pubblicazione nei
          fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle societa'
          per  azioni  e a responsabilita' limitata di cui all'art. 7
          della legge 12 aprile 1973, n. 256".