MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 4 novembre 1981, n. 630, recante nuove norme sui termini e sulle sanzioni per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, emanato in applicazione della citata legge n. 630/1981, secondo cui le predette denunce devono essere prodotte su moduli e con modalita' approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, che approva la nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria e agricoltura ed apporta modificazioni al decreto ministeriale 9 marzo 1982, recante modalita' e contenuti delle predette denunce, nonche' al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (BUSARL); Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1988, n. 206, recante norme relative alla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni ed a responsabilita' limitata; Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alla predetta modulistica unificata; Ravvisata l'opportunita' di coordinare la normativa relativa al registro delle ditte con quella relativa alle modalita' di pubblicazione degli atti nel BUSARL; Sulle proposte del comitato per lo studio preliminare, la stesura dei modelli e la determinazione delle modalita' con cui devono essere prodotte le denunce al registro delle ditte, costituito con decreto ministeriale 9 ottobre 1986; Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati; Decreta: Art. 1. 1. I moduli di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, sono sostituiti dai moduli annessi al presente decreto. 2. I nuovi moduli saranno posti in uso dal 1 gennaio 1989. I moduli approvati con decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, potranno comunque essere utilizzati fino al totale esaurimento delle scorte.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Note alle premesee: - La legge n. 630/1981 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981. - Il testo vigente dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, recante "Modalita' e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", quale modificato dall'art. 6 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, e' il seguente: "Art. 12. - Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalita' che saranno approvate, con decreto del Ministro dell'industria, del comercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere. Ciascuna sede principale, secondaria o unita' locale e' tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio per il pagamento del diritto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente, distinguendo i lavoratori dipendenti e indipendenti in permanenti e stagionali; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto per l'unita' ove gli stessi svolgano prevalentemente la propria attivita'. I soci e gli amministratori che prestano la propria opera presso le societa' devono essere indicati tra i lavoratori indipendenti. Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato con riferimento alle persone complessivamente occupate nel corso dell'anno precedente". - Il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987. - Il decreto ministeriale 9 marzo 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1982. - Il decreto ministeriale 19 agosto 1974 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1974. - Il decreto ministeriale 1 giugno 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 17 giugno 1988. Nota all'art. 1: Il testo del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, e' il seguente: "Sono approvati gli annessi moduli per la presentazione delle denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. E' altresi' approvato l'annesso modulo per la richiesta di pubblicazione nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata di cui all'art. 7 della legge 12 aprile 1973, n. 256".